Condizioni generali di acquisto di beni e servizi

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(in vigore dal 02.07.2024)

 

1.  DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

I seguenti termini avranno il significato di seguito precisato:

Condizioni Generali di Acquisto” o “CGA”: le presenti condizioni generali di acquisto di beni e servizi che trovano applicazione tra Pettenon Cosmetics S.p.A. SB (“Pettenon”) e la Vostra società (il “Fornitore”) e disciplinano e/o integrano la formazione, modifica, esecuzione, risoluzione e interpretazione dell’Acquisto. Le disposizioni delle CGA si applicano sia agli acquisti di beni che di servizi, salvo il caso in cui l’oggetto della prestazione renda le specifiche disposizioni applicabili unicamente all’una o all’altra tipologia di acquisto. Le CGA costituiscono parte integrante del/degli ordine/i d’acquisto trasmesso/i da Pettenon al Fornitore, contenente/i le specifiche pattuizioni relative all’oggetto e agli altri specifici elementi, termini e condizioni dell’Acquisto (l’/gli“Ordine/i”), salvo diverse disposizioni contenute nell’Ordine medesimo. Le CGA si applicano a tutti gli Ordini di Pettenon trasmessi al Fornitore, anche se non specificatamente richiamate. Le presenti CGA potranno essere modificate solo su accordo scritto e firmato da entrambe le Parti. Pertanto, il Fornitore rinuncia all’applicazione di eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita, che dovranno in ogni caso ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti anche qualora queste ultime risultassero richiamate nell’accettazione dell’Ordine o altri documenti contrattuali.

Acquisto” o “Contratto”: qualsiasi accordo accettato dalle Parti, quale che sia la sua natura (appalto, contratto d’opera, compravendita, fornitura, somministrazione, consulenza, etc.), sulla base del quale Pettenon acquista beni e/o opere e/o servizi dal Fornitore, comprendente tutti i documenti sottoscritti attraverso cui detto rapporto venga formalizzato - a titolo esemplificativo Ordine accettato ed eventuali allegati all’Ordine, quali il capitolato e/o l’offerta e/o preventivo, etc. -  e le presenti CGA.

Parti” o ”Parte”: Pettenon e il Fornitore, congiuntamente o disgiuntamente;

Bene/i”: le materie prime, i materiali, i macchinari, i beni e, in generale, qualsiasi bene mobile indicato nell’Ordine, sia esso “generico” (vale a dire non contraddistinto da alcuno dei marchi di cui Pettenon ha il diritto di utilizzo o non realizzato con formule, disegni e/o stampe e/o materiali e/o fotografie e/o forme e/o modalità di esecuzione esclusivi forniti e/o indicati da Pettenon) o “personalizzato” (vale  a dire contraddistinto da taluno dei marchi dei quali Pettenon ha il diritto di utilizzo - di seguito singolarmente “Marchio” o collettivamente “Marchi”- e/o realizzati con formule, disegni e/o stampe e/o materiali e/o fotografie e/o forme e/o modalità di esecuzione esclusivi forniti e/o indicati da Pettenon);

Servizio/i”: le attività, i servizi e le opere, anche di natura intellettuale, indicati nell’Ordine, la cui prestazione è affidata da Pettenon al Fornitore; i Servizi potranno essere anche “personalizzati” (vale a dire prestati sulla base di specifiche, idee, immagini o altro, esclusivi, forniti e/o indicati da Pettenon). 

 

2. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - VARIAZIONI

2.1 L’Acquisto è tale, e dunque risulta perfezionato, nel momento in cui il Fornitore accetta l’Ordine, espressamente con sottoscrizione delle presenti CGA oppure tacitamente mediante inizio di esecuzione della prestazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1327 c.c.. Pettenon potrà comunque revocare l’Ordine in qualsiasi momento anteriormente all’accettazione di quest’ultimo da parte del Fornitore e senza che ciò comporti il diritto a risarcimenti o indennizzi a favore del Fornitore. 

2.2. Qualora durante l’esecuzione del Contratto si rendano necessarie o siano richieste sostanziali modifiche da parte di Pettenon, il Fornitore concorderà con quest’ultima l’eventuale adeguamento dei corrispettivi e l’eventuale proroga al termine di consegna del Bene o di svolgimento del Servizio. 

Le attività svolte in difformità rispetto alle previsioni di Contratto, che non siano state preventivamente autorizzate e formalizzate per iscritto da Pettenon, non danno titolo a compensi, indennizzi e rimborsi di sorta e, qualora ritenuto opportuno da Pettenon, comportano a carico del Fornitore la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, fermo restando che, in nessun caso, il Fornitore potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le modifiche non autorizzate.

2.3 La stipula del Contratto non comporta alcun obbligo di esclusiva a carico di Pettenon, né alcun obbligo di acquisto di quantitativi minimi di Beni e/o affidamento di quantitativi minimi di Servizi, neppure di quantitativi di Beni e/o Servizi corrispondenti al proprio normale fabbisogno, salvo sia diversamente previsto nel Contratto.

 

3. BENI e SERVIZI – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, NORME – MISURE DI SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 e ss.mm.ii.

3.1 I Beni ed i Servizi di cui al singolo Acquisto, che il Fornitore fornirà a Pettenon, dovranno:

(a) essere conformi alle specifiche tecniche ed agli standard qualitativi richiesti da Pettenon;

(b) essere conformi a tutte le leggi e prescrizioni in vigore con riguardo al singolo Bene, alle normative doganali applicabili, alle direttive relative al paese di origine, alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali in materia di composizione, etichettatura, imballaggio e relative all’immissione nell’ambiente ed all’uso di sostanze e preparati pericolosi, nonché a quelle relative alla sicurezza generale dei Beni ed alla tutela del consumatore/utilizzatore finale; 

(c) essere accompagnati dalla documentazione riguardante la dichiarazione/certificato di origine;

(d)  essere dotati di ogni altra documentazione richiesta per legge, ivi inclusa quella a tutela del consumatore;

(e) essere eseguiti dal Fornitore attraverso personale esperto ed adeguatamente formato a svolgere il Servizio.

3.2 Con riguardo alle forniture di Beni e/o Servizi “personalizzati”, il Fornitore inoltre:

(a) si impegna a realizzare i Beni “personalizzati” limitatamente ai quantitativi ordinati da Pettenon;

(b) si impegna a non produrre per sé stesso o per terzi e/o commercializzare beni uguali e/o confondibili con i Beni “personalizzati”;

(c) si impegna a non vendere e/o cedere a qualsivoglia titolo i Beni “personalizzati” a soggetti diversi da Pettenon, salva diversa autorizzazione scritta di quest’ultima;

(d) si impegna a non utilizzare e/o riprodurre il Marchio o utilizzare le informazioni di Pettenon (es. formule, metodi di produzione) per finalità diverse da quelle derivanti dall’esecuzione del Contratto;

(e) si impegna a non utilizzare, per la realizzazione di opere/servizi o beni a favore di terzi, le informazioni, le specifiche tecniche, le formule, i documenti, gli elaborati, le immagini, le idee o altro, utilizzati dal Fornitore stesso per la prestazione dei Servizi “personalizzati”;

(f) su richiesta di Pettenon, si impegna a restituire prontamente a Pettenon (i) ogni documento e/o materiale consegnato da quest’ultima al Fornitore per l’evasione dell’Ordine di Beni “personalizzati” o la prestazione dei Servizi “personalizzati”, (ii) tutti i campioni e/o prototipi realizzati dal, o in possesso del, Fornitore;

3.3 Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni vigenti nonché delle norme e prescrizioni delle competenti autorità, ivi comprese, oltre a quelle relative alla salute e sicurezza nell’esecuzione dei Servizi, alla prevenzione incendi, al primo soccorso e alla tutela ambientale, a quelle in materia di contratti di lavoro, anche collettivi, con particolare attenzione agli aspetti economici, fiscali, previdenziali ed assicurativi.

3.4 Ove applicabile, il Fornitore dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in regola con le disposizioni normative e regolamentari di qualunque ordine e grado riguardanti la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.) e si impegna espressamente: a) a fornire a Pettenon informazioni sui rischi specifici propri delle attività svolte, al fine di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; b) a ricevere ed esaminare il D.U.V.R.I. che sarà fornito da Pettenon e che riporterà le misure per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza e si impegna (i) a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori le procedure di sicurezza di Pettenon contenute nel D.U.V.R.I. e (ii) ad attenersi a tutte le precauzioni ed i divieti in vigore per prevenire pericoli nei locali summenzionati. Ai fini di quanto sopra, il Fornitore si impegna a informare, formare e addestrare i propri lavoratori su tali disposizioni e a fare in modo che esse siano dagli stessi scrupolosamente rispettate.

3.5 Per le prestazioni di opere o servizi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività di Pettenon con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultima o ad essa riconducibili in qualunque forma, ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. n. 241/1997, il Fornitore si impegna irrevocabilmente ad adempiere a quanto previsto dalla citata normativa e di fornire a Pettenon la necessaria documentazione e tutte le informazioni necessarie comprovanti la conformità del Fornitore ed il suo adempimento alle citate disposizioni normative.

 

4. CONTROLLI

Pettenon è autorizzata ad effettuare, direttamente o attraverso propri incaricati, in qualsiasi momento controlli, periodici o continuativi, con accesso presso le sedi/laboratori del Fornitore per controllare lo stato di avanzamento dei Servizi o della produzione dei Beni, e, in generale, il rispetto da parte del Fornitore degli obblighi di cui all’Acquisto. Tale controllo non esonera il Fornitore da qualsiasi responsabilità e non implica in nessun modo accettazione dei Beni o del Servizio.

 

5. DIVIETO DI Cessione DEI CREDITI, DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

5.1 È fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in tutto o in parte, gli obblighi o diritti di cui al Contratto e, più in generale il Contratto medesimo, salvo preventiva autorizzazione scritta di Pettenon.

5.2 È riconosciuta fin da ora a Pettenon la facoltà di cedere l’Acquisto a favore di un’altra delle società appartenenti al medesimo gruppo del quale Pettenon stessa fa parte. La cessione sarà comunicata al Fornitore per iscritto e da quel momento sarà efficace nei suoi confronti; quanto precede senza che il Fornitore possa dichiarare di non liberare Pettenon.

5.3 Qualora le Parti abbiano stipulato un contratto di appalto d’opera o di servizi, salvo diversa autorizzazione scritta di Pettenon, il Fornitore dovrà adempiere alle obbligazioni di cui al Contratto direttamente e senza possibilità di subappaltare ad imprese terze lo svolgimento di tutti o parte dei Servizi. Qualora il Fornitore intenda subappaltare parte dei Servizi a terzi, sarà quindi necessaria l’autorizzazione scritta di Pettenon e l’ espressa accettazione scritta delle CGA e di ogni altra disposizione contenuta nell’Ordine, e in generale, nel Contratto, fermo restando che il Fornitore avrà il preciso obbligo e responsabilità di presentare a Pettenon subappaltatori affidabili e dotati della necessaria competenza e qualità professionali necessarie ai fini dello svolgimento dei Servizi a regola d’arte. A tal fine, il Fornitore dovrà previamente fornire a Pettenon il nominativo, i dati, la visura camerale di ciascun subappaltatore, nonché la medesima documentazione richiesta al Fornitore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella indicata ai precedenti artt. 3.5, e 10.3 ii), copia di idonea polizza assicurativa e l’informativa D.U.V.R.I. che verrà fornita da Pettenon, ove necessaria.

5.4 Il Fornitore resta in ogni caso responsabile nei confronti di Pettenon per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto e/o, in generale, subcontratto, manlevando Pettenon stessa da ogni responsabilità attinente l’operato degli eventuali subappaltatori e/o subfornitori. Il Fornitore si obbliga a non accettare dai propri subappaltatori e/o subfornitori equipaggiamenti, forniture o assemblaggi che non siano conformi alle disposizioni del Contratto e che non garantiscano i requisiti di sicurezza di cui alla normativa applicabile.

In nessun caso l’eventuale subappalto o subcontratto potranno essere opposti a Pettenon come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere e/o Servizi e/o per la mancata consegna dei Beni. 

 

6. ASSICURAZIONE

Il Fornitore deve essere regolarmente assicurato contro responsabilità per danni a terzi a qualunque titolo incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, contro la responsabilità civile da prodotto. Il Fornitore dovrà fornire, su richiesta di Pettenon, il relativo certificato rilasciato dal proprio assicuratore o propri assicuratori in cui si attesti che la copertura assicurativa è in atto. Il Fornitore si impegna, altresì, a non annullare o modificare i termini dell’assicurazione, per tutta la durata del rapporto contrattuale con Pettenon.

6 - BIS. RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA E OBBLIGHI  DELL'ACQUIRENTE

I prodotti commercializzati da Pettenon sono destinati esclusivamente ad uso professionale.
Per i prodotti tecnici quali colori ad ossidazione, decoloranti, stiranti, permanenti e decappanti, si raccomanda che l’applicazione sia effettuata da un professionista qualificato.
Per i prodotti come i colori ad ossidazione (in crema e in olio), si raccomanda inoltre di eseguire un test preliminare (“patch test”) secondo le prassi professionali, al fine di verificare la compatibilità del prodotto ed evitare reazioni avverse.

L’acquirente si impegna a:
a) attenersi alle modalità e istruzioni d’uso indicate da Pettenon;
b) trasmettere tali indicazioni alla propria filiera e all’utilizzatore finale, assicurando che siano chiaramente comunicate.

Pettenon non potrà essere ritenuta responsabile per danni, lesioni o reclami derivanti da mancata esecuzione del patch test, da applicazione non professionale o da utilizzo improprio dei prodotti. Con l’acquisto, il compratore dichiara di essere consapevole delle presenti raccomandazioni e di assumersi ogni responsabilità per il rispetto delle corrette procedure di sicurezza professionale.

7. MARCHIO

7.1 Ferme restando le ulteriori obbligazioni previste nelle presenti CGA, il Fornitore si obbliga, altresì, a:

a) non compiere atti che, possano recare discredito o diminuire il prestigio e l'immagine del/i Marchio/i;

b) non depositare né far depositare, a proprio nome o a nome di terzi, il/i Marchio/i e/o qualsiasi altro segno distintivo ed esso simile o confondibile, ovvero altri diritti di proprietà intellettuale riguardanti i Beni “personalizzati“ e/o i Servizi “personalizzati”;

c) non utilizzare il/i Marchio/i come parte della propria denominazione o insegna o ragione sociale o nome a dominio e a non utilizzare nelle sue attività commerciali qualsiasi altro segno commerciale, nome a dominio o marchio simile o confondibile con il/i Marchio/i;

d) informare immediatamente per iscritto Pettenon di ogni atto che costituisca ovvero appaia costituire contraffazione od usurpazione del/i Marchio/i in relazione ai Beni “personalizzati “ e/o Servizi “personalizzati” od imitazione dei Beni “personalizzati “ e/o Servizi “personalizzati” del quale il Fornitore stesso venga a conoscenza; 

7.2 Le attività condotte in violazione dei divieti di cui all’ art. 7.1 verranno perseguite sia penalmente che civilmente.

7.3 Al fine di evitare qualsivoglia dubbio, le Parti dichiarano e riconoscono che non hanno inteso né intendono porre in essere una licenza d’uso di marchi e che, pertanto, nessuna disposizione o clausola contenuta nelle CGA potrà essere interpretata nel senso di attribuire al Fornitore diritti di sorta sul/i Marchio/i.

7.4 L’utilizzo da parte del Fornitore del nome e del marchio di Pettenon per finalità non strettamente connesse all’oggetto del Contratto è consentito unicamente previa comunicazione scritta da darsi a Pettenon, con la quale il Fornitore è tenuto a indicare modalità e finalità di utilizzo. Pettenon, a sua totale discrezione, potrà autorizzare o meno tale utilizzo e potrà indicare le modalità di utilizzo alle quali il Fornitore dovrà attenersi.

 

8. LUOGO, TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA DEI BENI/ESECUZIONE DEI SERVIZI

8.1 La consegna dei Beni o l’esecuzione dei Servizi dovrà avvenire entro i termini/per il periodo indicati nell’Ordine o concordati separatamente per iscritto tra le Parti. Se non diversamente specificato le consegne dei Beni e lo svolgimento dei Servizi dovranno avvenire presso la sede di Pettenon. La proprietà ed il rischio relativi ai Beni passano a Pettenon al momento della consegna.

8.2 Qualora il Fornitore, per cause a lui imputabili, non provveda a consegnare i Beni o prestare i Servizi entro i termini concordati ai sensi dell’art 8.1 che precede o entro quelli successivamente modificati dalle Parti mediante accordo scritto, Pettenon si riserva la facoltà di risolvere l’Acquisto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo il diritto al risarcimento dei danni subiti. In caso di risoluzione, qualora si tratti di fornitura di Beni “personalizzati”, il Fornitore dovrà provvedere all’integrale distruzione degli stessi, fornendone prova a Pettenon.

 

9. QUALITA’ E GARANZIE

9.1 Il Fornitore garantisce la pacifica proprietà dei Beni e la legittimità del trasferimento. 

9.2 Il Fornitore assume altresì nei confronti di Pettenon la totale garanzia per le difformità e i vizi dei Beni forniti. Il Fornitore garantisce inoltre a Pettenon in esecuzione della CGA il rispetto delle normative di legge vigenti in materia. Per effetto della suddetta garanzia, e su richiesta di Pettenon, il Fornitore è obbligato a riparare e/o sostituire nel più breve tempo possibile e a sue spese (comprensive di manodopera, pezzi di ricambio e trasporto) qualsiasi parte dei Beni che dovessero manifestare vizi o difformità entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, purché gli stessi siano segnalati al Fornitore entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui i vizi sono conosciuti. Resta fermo ogni altro diritto di Pettenon, oltre a quelli disciplinati nelle presenti CGA, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno dallo stesso eventualmente sofferto. Qualora il Fornitore non provveda entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di Pettenon all'eliminazione dei vizi e/o difformità suddetti, Pettenon avrà facoltà di provvedere direttamente o a mezzo terzi, senza obbligo di ulteriori avvisi, addebitando al Fornitore tutti gli oneri relativi. La medesima garanzia vale per pezzi di ricambio. 

 

10. PREZZO E TERMINI DI PAGAMENTO

10.1 Pettenon riconoscerà al Fornitore il prezzo dei Beni o Servizi, indicato nel Contratto che deve intendersi fisso e non revisionabile. 

10.2 Tutti i pagamenti verranno effettuati da Pettenon dietro presentazione di regolare fattura da parte del Fornitore, nei termini indicati nel Contratto.

10.3 Qualora si tratti di acquisto di Servizi o fornitura di Beni in forma di appalto, subappalto o somministrazione:

(i) ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. n. 81/2008, ove non sia specificamente previsto dal Contratto un ammontare diverso, il 10% (dieci percento) dei corrispettivi pattuiti costituirà oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

(ii) il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla preventiva consegna a Pettenon, da parte del Fornitore, del D.U.R.C. relativo ai propri dipendenti, da cui non risultino pendenze di natura previdenziale, assistenziale o assicurativa. 

Il Fornitore si impegna a fornire a Pettenon, unitamente alla fattura, la documentazione idonea ad attestare i nominativi dei lavoratori coinvolti nell’esecuzione dei Servizi, le relative comunicazioni obbligatorie di assunzione al Centro per l’Impiego, l’avvenuto pagamento ai medesimi delle retribuzioni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi ed il dettaglio dei Servizi svolti.

Qualora il Fornitore non osservi i suddetti obblighi, Pettenon provvederà, senza ulteriori comunicazioni, alla sospensione dei pagamenti relativi ai Servizi eseguiti che tratterrà a titolo di garanzia; detta trattenuta, verrà restituita al Fornitore solo ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti previsti dal presente paragrafo.

 

11. RISOLUZIONE - RECESSO

11.1 Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, ivi comprese quelle  presenti nelle CGA, l’Acquisto potrà essere risolto, ai sensi dell’art.1456 del c.c., con effetto immediato, ad iniziativa di Pettenon mediante comunicazione inviata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, in caso di inadempimento ad una o più delle disposizioni contenute negli articoli: 3 (Beni e Servizi – osservanza di leggi, regolamenti, norme – misure di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), 5(divieto di cessione dei crediti, del contratto e di subappalto), 6 (assicurazione), 7 (marchio), 12 (proprietà industriale) e 14 (riservatezza).

11.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere con effetto immediato qualora l’altra Parte sia posta in liquidazione o l’ammissione ad altra procedura concorsuale o di insolvenza o ad altre procedure equivalenti o sia comunque dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali o di insolvenza o ad altre procedure equivalenti ovvero abbia proposto accordi di ristrutturazione, di risanamento o di composizione della crisi o altri equivalenti.

11.3 Nel caso in cui Pettenon dovesse perdere il diritto di utilizzare il/i Marchio/i indicato/i nel Contratto, l’Acquisto dovrà intendersi risolto con effetto immediato limitatamente alla parte di fornitura di Beni e/o Servizi riguardanti il Marchio oggetto del cessato diritto di utilizzo, senza che ciò faccia sorgere alcun diritto di risarcimento danni od altro a favore del Fornitore.

 

12. PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

12.1 Il Fornitore è tenuto a garantire che i Beni e la relativa documentazione fornita a Pettenon in base all'Ordine accettato non violino alcun brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi e che nessuna azione legale per contraffazione di tali diritti e/o brevetti, relativa ai Beni ordinati, sia pendente davanti a qualsiasi autorità. Inoltre, il Fornitore manterrà indenne Pettenon da qualsiasi danno ad esso derivante da rivendicazioni di terzi asserenti tale contraffazione o violazione e interverrà nelle azioni promosse contro Pettenon assumendone la posizione giudiziale con estromissione di Pettenon ai sensi e per gli effetti dell’art.108 c.p.c.

12.2 I risultati di tutta l’attività eseguita dal Fornitore e/o dai suoi subfornitori o subappaltatori per Pettenon, in esecuzione del Contratto, compresi in via esemplificativa e non esaustiva tutte le informazioni, i dati, le relazioni, gli appunti di lavoro, i disegni, la creatività, i progetti, le analisi sviluppate o predisposte dal Fornitore e/o dai suoi subfornitori o subappaltatori in connessione con il Contratto, eventuali nuovi brevetti, design o altro, saranno di esclusiva proprietà di Pettenon.

 

 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

13.1 In conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo n. 2016/679, Pettenon informa il Fornitore che i dati personali di quest'ultimo e dei suoi dipendenti/collaboratori verranno utilizzati al fine di provvedere agli adempimenti previsti dalla legge o stabiliti dalle presenti CGA, come da informativa fornita da Pettenon.

13.2 I suddetti dati verranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza e saranno registrati, organizzati e conservati negli archivi informatici e/o cartacei di Pettenon.

 

14. RISERVATEZZA

14.1 Il Fornitore si impegna a trattare come strettamente confidenziali, a non divulgare a terzi, né utilizzare in alcun modo le informazioni di cui sia venuto a conoscenza ai fini dell’Acquisto od in relazione ad esso, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati e le informazioni di carattere tecnico, industriale, commerciale, finanziario o legale, i metodi di produzione, l’organizzazione, il/i Marchio/i, il know-how, il personale, i prodotti, le formule e, in generale, tutte le informazioni riguardanti Pettenon e/o il gruppo di cui Pettenon è parte.

14.2 L’obbligo di riservatezza permane anche a seguito della consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi.

14.3 Il Fornitore limiterà la comunicazione dei segreti commerciali a quei suoi dipendenti e/o collaboratori ai quali la conoscenza di tale segreto sia necessaria per lo svolgimento dell’attività prevista nell’incarico ed esigerà che tali dipendenti e/o collaboratori si obblighino al segreto nei confronti del Fornitore in termini corrispondenti a quanto esposto nel presente articolo.

 

15. CASI DI FORZA MAGGIORE

15.1 Qualora si verifichi un evento di forza maggiore, gli obblighi del Fornitore e di Pettenon saranno considerati sospesi per la durata corrispondente al protrarsi di tale evento. Eventi imprevedibili al di là del ragionevole controllo delle Parti che impediscano ad una di esse o ad ambedue di adempiere ai propri obblighi vengono considerati casi di forza maggiore, quali ad esempio, ma non limitati a, calamità naturali, scioperi nazionali di categoria, serrate, guerre, sommosse, embarghi, epidemie etc. La Parte che invocherà la forza maggiore notificherà per iscritto all’altra Parte l’insorgere dell’evento entro 7 (sette) giorni dal suo inizio. Successivamente, la medesima Parte notificherà entro 3 (tre) giorni dal suo termine la cessazione dell’evento di forza maggiore. La Parte che si troverà nell’impossibilità di adempiere ai propri obblighi, a causa di forza maggiore, darà all’altra Parte la massima collaborazione per ridurre i danni derivanti. 

 

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

16.1 L’Acquisto e ogni documento che concorra a formarlo, ivi incluse le presenti CGA, è regolato dalla legge italiana. 

16.2 Per qualsiasi controversia inerente e/o derivante dall’Acquisto viene concordemente eletto quale foro competente, in via esclusiva, quello di Padova.

 

17. D. LGS. 231/2001 - CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO DI PETTENON

17.1 Il Fornitore dichiara di avere preso visione del Codice Etico e del modello organizzativo di Pettenon, pubblicati al link https://www.pettenon.it/it/modello-organizzativo-e-codice-etico e di osservare comportamenti conformi a quanto previsto dagli stessi e dal D. Lgs. n. 231/2001 ss.mm.ii. a pena di risoluzione immediata del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto di Pettenon al risarcimento del danno.